Cessione di Fabbricato

CHE COSA E’ :  

in base all’art. 12 del D.L. 59/78 convertito nella legge 191/78 chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso (affitto, vendita, comodato gratuito, donazione, ecc.), ha l’obbligo di comunicarlo all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Ufficio Polizia Locale) entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.

A partire dal 07/04/2011 per i contratti di locazione ad uso abitativo per i quali il locatore si è avvalso dell’agevolazione della “CEDOLARE SECCA” non è più necessario presentare tale comunicazione.

Non è consentito optare per la cedolare secca nel caso di immobili locati per finalità diverse da quelle abitative.

A partire dal 14/05/2011 la registrazione dei contratti di compravendita aventi per oggetto immobili, o comunque diritti immobiliari, assorbe l’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato.

Resta l’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato in tutti gli altri casi, ossia ad uso commerciale o a persona straniera

COSA OCCORRE FARE PER :  

per adempiere a tale formalità occorre compilare il modulo e presentarlo in triplice copia all’Ufficio di Polizia Locale o ufficio Protocollo del comune dove è sito l’immobile.
E’ necessario un documento di riconoscimento della persona che presenta la comunicazione.
Qualora cedente e/o cessionario sia/siano cittadino/i extracomunitario/i occorre il permesso di soggiorno ed il passaporto del/degli stessi.

COSTI :  

nessuno

ALLEGATI