Giudici popolari

Albo Giudici popolari
(Legge n. 287 del 10 aprile 1951)

L’Albo dei Giudici Popolari è un elenco di cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, hanno presentato domanda per essere designati quali giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado.

In talune occasioni la designazione può essere fatta d’ufficio.

Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni (negli anni dispari) da una Commissione comunale, composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. La Commissione può anche procedere all’iscrizione d’ufficio di cittadini in possesso dei requisiti richiesti.

Per poter essere iscritti negli elenchi occorre possedere i seguenti requisiti.

Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise:

  1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
  2. Buona condotta morale
  3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
  4. Diploma di scuola media inferiore

Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello:

  1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
  2. Buona condotta morale
  3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
  4. Diploma di scuola media Superiore

Non possono assumere la carica di Giudice Popolare:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non siano stati inclusi negli albi, possono presentare domanda di inclusione nei termini indicati nel manifesto che viene affisso in occasione di ogni aggiornamento.

L’iscrizione mantiene la sua validità fino al momento in cui non si verifichi una sopravvenuta causa di impedimento all’iscrizione.

Inoltre l’emigrazione in altro Comune comporta la cancellazione automatica dall’Albo.

Pertanto per essere iscritti nuovamente all’Albo va presentata apposita istanza presso il nuovo Comune di residenza.

La domanda, redatta in carta semplice corredata da una fotocopia autenticata del titolo di studio, deve essere consegnata all’Ufficio Elettorale del Comune di Casciago.