
Data di pubblicazione: 03.02.2015
A decorrere dall’anno 2014, a seguito dell’approvazione del Decreto Ministeriale del 28/11/2014, sono variati gli ambiti di applicazione dell’esenzione IMU sui “terreni agricoli” e sui restanti “terreni” (incolti), non espressamente definiti e qualificabili quali “aree fabbricabili” .
Il Comune di Casciago, trovandosi nella fascia di altitudine compresa tra i 281 e 600 metri (classificato parzialmente montano), conserva l’esenzione per l’anno 2014 solo per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionale (IAP) di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.
Con il Decreto Legge n. 4 del 23.01.2015, il Governo ridefinisce l’applicazione dell’IMU sui terreni e ne dispone il pagamento per l’anno 2014 entro il 10.02.2015.
Ai sensi dell’art. 1, comma 692 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), l’aliquota da applicare è quella base fissata dall’art. 13, comma 6 del D. L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla Legge 214 /2011) pari al 7,60 per mille – codice tributo 3914.
Per la determinazione dell’imposta si rimanda al sito delle amministrazioni comunali.