Ospitalità – Comunicazione

CHE COSA E’ :  

l’art. 7 del D.L. 286/98 stabilisce che chiunque a qualsiasi titolo dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.

DOVE RIVOLGERSI :  

UFFICIO POLIZIA LOCALE

COSA OCCORRE FARE PER :  

per ottemperare all’obbligo della dichiarazione di ospitalità occorre compilare il modello e presentarlo all’Ufficio di Polizia Locale congiuntamente ai documenti della persona ospitata che deve essere in possesso di passaporto.

TEMPI :  

una copia della dichiarazione di ospitalità verrà rilasciata contestualmente alla presentazione del modulo.

COSTI :  

nessuno.

ALLEGATI